.: I SISTEMI GESTIONALI EX D.Lgs 231/2001 :.
Il D.Lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità in sede penale degli enti ( società) per alcuni reati commessi dai propri dipendenti, nell’interesse o a vantaggio degli stessi.
La responsabilità della società si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, coinvolgendo nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell’illecito.
Per tutti gli illeciti è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria (• minimo € 25.823,00 - massimo € 1.549.370,00) mentre, per i casi più gravi ed in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste, l’Ente può subire l’applicazione di sanzioni interdittive di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che potranno colpire la sola specifica attività alla quale si riferisce l’illecito
Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri che: • ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati;
in sintesi l’adozione e l’efficace attuazione del modello organizzativo previsto dal d.lgs 231/2001, è condizione necessaria e sufficiente ad evitare l’applicazione delle gravissime sanzioni previste a carico dell’Ente per il fatto penalmente rilevante commesso nel suo interesse o a suo vantaggio